Normativa relativa al contrasto all’epidemia di Sar-Cov-2 per le attività estive – Aggiornamento

Aggiornamento ad Agosto 2021

Carissimi,
nel pieno di un’estate che speriamo caratterizzata da tante esperienze gioiose di fraternità e cura reciproca, vi aggiorno sulle attenzioni necessarie per fare la nostra parte nel contrasto alla pandemia, anche alla luce delle indicazioni e normative recenti.
Il recente decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 del governo, in vigore dal 6 agosto (vedi allegato), rende necessario il possesso di Green Pass per le attività che offrono “ristorazione al chiuso a qualsiasi titolo” e “i centri culturali, sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione”:

  •  Un criterio di prudenza ci porta ad includere tra le attività in cui richiedere il Green Pass anche i campi scuola giovani (>18 anni) e adulti, così come le analoghe attività in ambienti parrocchiali al chiuso sempre per >18 anni.
  • Sono esclusi da questa procedura invece i “centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione”: es. Gr.Est e campi scuola per minori. Sono escluse altresì tutte le attività all’aperto in ambienti parrocchiali.

Il Green Pass si ottiene:

1. Certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale.

oppure

2. Certificazione di avvenuta guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi).

oppure

3. Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).
Sarà responsabilità nostra, in quanto gestori, verificare il possesso del Green Pass all’inizio dell’esperienza, ad esempio all’inizio di un campo scuola (limitatamente ai >18 anni).

Segnaliamo inoltre che è giunta due giorni fa una nota del direttore generale dell’area Sanità e Sociale della Regione Veneto (prot. N° 0337787) che raccomanda (non obbliga) l’esecuzione di un test di screening (tampone) 48h prima della partenza per “i servizi con minori che prevedono un pernottamento” come avviene nel caso dei campi scuola (vedi allegato).

Ricordiamo che, nei centri pubblici dedicati, l’esecuzione di un tampone è attualmente ad accesso libero e gratuita.

Resta fondamentale continuare a seguire le norme già presenti sul sito di Pastorale Giovanile come già illustrato in precedenza.

Vi auguro un buon proseguimento dell’attività estiva!

Fonte: La segreteria di Pastorale Giovanile